locazione riscatto litisconsorzio

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Il diritto di riscatto previsto dall’art. 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392 deve essere esercitato dall’avente diritto alla prelazione nei confronti di tutti gli acquirenti comproprietari dell’immobile, i quali sono litisconsorti necessari nella relativa controversia. Nel caso in cui l’acquirente sia coniugato in regime di comunione legale dei beni, il riscatto deve esercitarsi pure nei confronti del coniuge, che è ugualmente litisconsorte necessario, anche quando non abbia partecipato al contratto di compravendita, ma abbia beneficiato dell’acquisto in comunione ai sensi della lett.a) dell’art. 177 cod. civ.

Cass. SU, 22/04/2010, n. 9523

 

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