La Corte di Cassazione, con la sentenza 13 marzo 2024 n. 6704, ha deciso che è nullo il contratto di apprendistato se anche il piano formativo individuale non è stato stipulato per iscritto oppure non è contenuto nel contratto stesso.
Nel caso in esame, una lavoratrice si era rivolta al Tribunale del lavoro affinché venisse dichiarata la nullità del contratto di apprendistato, chiedendo la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive quantificate anche sulla base del maggior orario di lavoro in concreto osservato.
La Corte d’appello, confermando la sentenza di primo grado e rigettando l’appello proposto dalla dipendente, seppur costatando che il contratto di apprendistato era privo del piano formativo che avrebbe dovuto avere la medesima forma scritta del contratto, tuttavia ha condiviso il ragionamento del giudice di primo grado secondo cui dalla mancanza di tale piano non poteva derivare la nullità del contratto di apprendistato, né tanto meno la conversione dello stesso in contratto ordinario, trattandosi di conseguenza non prevista dalla legge (nel caso di specie era l’art. 2, co. 1, lett. a), DLgs n. 167/2011), né desumibile dal contratto collettivo.
La lavoratrice ha così proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione che ha invece accolto le doglianze della ricorrente, evidenziando che la disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie prevedeva l’osservanza della forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni della stipulazione del contratto.
La norma, quindi, richiedeva che fossero stipulati per iscritto sia i contratti di apprendistato che il piano formativo individuale.
La Suprema Corte ha anche evidenziato che l’elemento formativo qualifica la causa stessa del contratto di apprendistato professionalizzante e ciò rende particolarmente stringente la necessità che la volontà negoziale del lavoratore, nell’accedere al tipo contrattuale in questione, si formi sulla base della piena consapevolezza del percorso formativo proposto e della sua idoneità a consentire l’acquisizione della qualifica alla quale l’apprendistato è finalizzato.
Questa soluzione è quella maggiormente idonea a prevenire abusi della parte datoriale nella concreta configurazione del percorso formativo, una volta che il piano formativo individuale risulti cristallizzato nel documento contrattuale e non in un documento esterno al contratto.