Edilizia urbanistica – valore del verbale di accertamento
Applicando il principio di cui all’art. 2700 cod. civ., per cui l’efficacia fidefacente del processo verbale di constatazione è circoscritta ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale e non si estende ai giudizi valutativi o alla menzione di circostanze che consistano in apprezzamenti personali né a fatti anteriori rispetto al momento della verbalizzazione, in materia di abusivismo edilizio deve considerarsi come assistita da pubblica fede la constatazione contenuta nel verbale circa la natura dei lavori ed il tipo di manufatto in corso di finale ultimazione al momento del sopralluogo. Non può invece attribuirsi la stessa natura probatoria al riferimento a fatti pregressi (vigilanza in epoca anteriore dei luoghi) la cui verosimiglianza ricade nella libera valutabilità da parte del giudice Cons. Stato Sez. V, 20/06/2011, n. 3683