Dipendenti pubblici, le ferie non godute vanno sempre pagate, anche quando si smette di lavorare: nuova Sentenza Corte UE
Un lavoratore del pubblico impiego, che presenta le sue dimissioni volontarie, ha diritto a ricevere il pagamento dell’indennità finanziaria per le ferie non godute? Recentemente, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso una Sentenza molto importante.
Questa decisione riguarda i diritti dei lavoratori, in particolare quelli che lavorano per il settore pubblico e quindi per lo Stato, gli enti pubblici ed in generale per le organizzazioni pubbliche. La Corte ha ritenuto che ogni lavoratore pubblico – nel momento in cui volge al termine il suo rapporto di lavoro – ha il diritto di ricevere un’indennità finanziaria per le ferie maturate, ma non godute. Questo diritto non può essere limitato a causa del motivo per cui il lavoratore smette di lavorare, quindi anche nel caso di dimissioni volontarie. La questione riguarda una controversia tra un ex lavoratore del comune italiano di Copertino e il comune stesso. Il lavoratore aveva smesso di lavorare perché voleva andare in pensione anticipata. Ma il Comune non voleva pagargli le ferie di cui non aveva goduto durante il rapporto lavorativo. La controversia è passata all’esame della Corte di Giustizia UE, alla quale è stata chiesta la corretta interpretazione di due importanti norme europee. La Corte ha stabilito che ogni paese membro dell’Unione Europea può decidere le modalità secondo cui i lavoratori possono godere delle ferie. Questo significa che ogni paese può adottare le sue regole su quando e come i lavoratori possono fruire delle ferie. Però, c’è una cosa importante da tenere in considerazione: gli stati membri dell’Unione Europea non possono imporre condizioni che impediscono o limitano ai lavoratori il loro diritto di godere delle ferie maturate.